Con riferimento alla precedente circolare inviata nel mese di Febbraio 2020, si ricorda che La Legge di Bilancio 2020 e la successiva Legge di Bilancio 2021 hanno modificato il regime agevolativo degli investimenti in beni strumentali nuovi (ex super ammortamento 130%) e gli investimenti per i beni industria 4.0 (ex iper ammortamento 250%) introducendo il meccanismo del credito di imposta utilizzabile in compensazione in F 24.
Tale nuovo meccanismo riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti, ed è calcolato in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento.
Sono ad oggi disponibili le seguenti ulteriori novità in merito.
In primo luogo emergono alcune differenze nelle agevolazioni a seconda del periodo temporale in cui si è perfezionato l’investimento.
In sintesi, per gli investimenti effettuati fino al 15/11/2020 si applica quanto previsto dalla Legge Bilancio 2020, ovvero:
Investimenti agevolabili | Limite | Credito | Recupero |
Beni Materiali strumentali nuovi (comma 188), ex “super ammortamento” | Fino ad euro 2 milioni | 6% | 5 quote annuali di pari importo |
Beni Materiali strumentali nuovi di cuiall’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex “iper ammortamento” beni materiali | Fino ad euro 2,5 milioni Oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni | 40% 20% | 5 quote annuali di pari importo |
Beni Immateriali strumentali nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex “iper ammortamento” beni immateriali | Fino ad euro 700.000 | 15% | 3 quote annuali di pari importo |
Per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 fino al 31/12/2022 si applica quanto previsto dalla Legge Bilancio 2021, ovvero:
Investimenti agevolabili | Limite | Credito | Recupero |
Beni Materiali strumentali nuovi (comma 188), ex “super ammortamento” | Fino ad euro 2 milioni | 10% | 3 quote annuali di pari importo |
Beni Materiali strumentali nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex “iper ammortamento” beni materiali | Fino ad euro 2,5 milioni Oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni | 50% 30% | 3 quote annuali di pari importo |
Beni Immateriali strumentali nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex “iper ammortamento” beni immateriali | Fino ad euro 1 milione | 20% | 3 quote annuali di pari importo |
Quindi, per tutti gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 la compensazione del relativo credito d’imposta è da effettuare in 3 rate annuali di pari importo.
Inoltre, per i soggetti con ricavi/ compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, dal 16/11/2020 al 31/12/2021, spetta una compensazione in un’unica quota annuale. Questa ultima diposizione risulta ancora incerta, in quanto l’Agenzia non ha specificato a quale periodo si debba fare riferimento; si attendono nuove delucidazioni in merito.
Segnaliamo un aspetto fondamentale: la disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i regimi del super e iper- ammortamento, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020), per poter usufruire della relativa agevolazione di credito di imposta corrispondente. Qualora il fornitore, erroneamente, non abbia provveduto all’apposizione dell’idonea dicitura in fattura, sarà quindi necessario per l’acquirente, al fine di non perdere l’agevolazione, procedere con la relativa integrazione.
In particolare:
- qualora la fattura sia di tipo elettronico l’acquirente dovrà stampare il documento di spesa apponendo una scritta indelebile, anche mediante timbro; la fattura stampata e riportante la dicitura indelebile dovrà essere conservata come ogni altro documento fiscale presso la sede aziendale.
- qualora la fattura sia di tipo cartaceo l’acquirente dovrà apporre su tale documento una scritta indelebile, anche mediante timbro; la fattura stampata e riportante la dicitura indelebile dovrà essere conservata come ogni altro documento fiscale presso la sede aziendale.
In particolare, a seconda del periodo in cui è avvenuto l’investimento, la dicitura dovrà essere alternativamente la seguente:
- per le fatture con data fino al 15/11/2020 la dicitura da apporre è la seguente: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 184 a 197, Legge 160/2019”.
- per le fatture con data dal 16/11/2020 la dicitura da apporre è la seguente:
“bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1051 a 1063, Legge 178/2020”.
Il credito di imposta derivante da tali investimenti sarà compensabile, tramite modello F24, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ad esempio se un bene è entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d’imposta sarà quindi utilizzabile a partire dal 18 gennaio 2021); per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
In particolare, i codici tributo da utilizzare variano a seconda del periodo in cui è avvenuto l’investimento:
- per crediti di imposta derivanti da fatture di acquisto fino al 15/11/2020 dovrà essere utilizzato il codice “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016)” – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019
- per i crediti di imposta derivanti da fatture di acquisto dal 16/11/2020 dovrà essere utilizzato il codice “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016)” – art 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020
Si ricorda infine che, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso
soggetto, il credito di imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Controllo e monitoraggio
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Per investimenti superiori a 300.000 Euro, è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
In particolare, per investimenti nei beni di cui all’allegato A e B della L. 232/2016 (iper ammortamento) superiori a 300.000 euro in beni 4.0 è necessaria l’asseverazione della perizia tecnica.
Per investimenti non superiore a 300.000 euro, può essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000.
Si sottolinea l’importanza di tali nuovi adempimenti cui dovrà essere prestata la massima attenzione per non incorrere in possibili revoche dell’agevolazione.
Lo Studio resta a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.