L’art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19. L’ammontare del contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. In sostanza, il nuovo contributo è calcolato: i) partendo da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019; ii) dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno; iii) calcolando la differenza tra i suddetti importi; iv) applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione. Con provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 77923, sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”). La presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate va effettuata: i) dal 30.3.2021 al 28.5.2021; ii) direttamente o tramite intermediari abilitati; iii) esclusivamente in via telematica, tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Nell’istanza è prevista un’apposita sezione relativa alla “modalità di fruizione del contributo”, in cui il contribuente deve scegliere, in maniera irrevocabile, se ottenere il valore totale del contributo con accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 fino al 31/12/2022 si applica quanto previsto dalla Legge Bilancio 2021, ovvero:

Premessa

L’art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai “soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario“.

Possono beneficiare dell’agevolazione anche:

  • contribuenti in regime forfetario;
  • gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.

Esclusioni

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL);
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23.3.2021;
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento (come era avvenuto in occasione del DL “Ristori”), né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza (come nel DL “Rilancio”).

Requisiti

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:

  • i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”; la norma fa riferimento alsecondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto);
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019).

Per l’individuazione del fatturato e corrispettivi rileva la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, per cui sarebbero applicabili i criteri previsti con riferimento al contributo del DL “Rilancio” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15/2020 e 22/2020).

Determinazione del contributo

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA (art. 1 co. 5 del DL 41/2021).

La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell’agevolazione.

% da applicare sulla differenza
di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019
Ricavi/compensi 2019
60%Non superiori a 100.000 euro
50%Tra 100.000 e 400.000 euro
40%Tra 400.000 euro e 1 milione di euro
30%Tra 1 milione e 5 milioni di euro
20%Tra 5 e 10 milioni di euro

In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:

  • partendo da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019;
  • dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile delfatturato dell’anno;
  • calcolando la differenza tra i suddetti importi;
  • applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggettoche intende fruire dell’agevolazione

Contributo minimo e massimo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Possono fruire dell’agevolazione anche i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2020.

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Irrilevanza fiscale del contributo

Per espressa previsione normativa, il contributo:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto può essere alternativamente:

  • erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato(o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;
  • fruito, nella sua totalitàsotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (a tal fine non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000, art. 1 co. 53 della L. 244/2007, art. 1 DL 78/2010).

Si rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni sulle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo di cui all’art. 25 co. 9 – 14 del DL 34/2020 convertito.

Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

Con provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 77923, sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”).

La presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate va effettuata:

  • dal 30.3.2021 al 28.5.2021;
  • direttamente o tramite intermediari abilitati;
  • esclusivamente in via telematica, tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”

Nell’istanza è prevista un’apposita sezione relativa alla “modalità di fruizione del contributo“, in cui il contribuente deve scegliere, in maniera irrevocabile, se ottenere il valore totale del contributo con accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.