L’articolo 1 commi da 1079-1083 della L. 178/2020 stabilisce che, al fine di contrastare le frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA, l’Amministrazione Finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale, nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.
Qualora i predetti riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA ex art. 8 comma 1 lettera c) del DPR 633/72.
ATTUALE NORMATIVA IN VIGORE
ADEMPIMENTI
La disciplina attualmente in vigore per le dichiarazioni d’intento prevede i seguenti adempimenti:
- in capo all’ESPORTATORE ABITUALE: trasmette telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una ricevuta telematica, con un numero di protocollo di ricezione;
- in capo al FORNITORE: verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento tramite accesso al proprio Cassetto fiscale ed indicare il citato numero di protocollo attribuito dall’Agenzia nella fattura non imponibile Iva emessa.
In sostanza il Fornitore dovrà accertarsi che la dichiarazione di intento sia stata emessa e trasmessa all’Agenzia delle Entrate prima dell’effettuazione dell’operazione di vendita. Per fare questo si può accedere al cassetto fiscale, visualizzare la lettera di intento in formato Pdf e salvare il file. Lanciando la stampa del file Pdf, la dichiarazione appare sul modello ministeriale e riporta la data e l’ora del riscontro eseguito dal fornitore.
Nota bene: se la stampa viene effettuata direttamente dal link della pagina web, i riferimenti temporali non compaiono.
In alternativa, si può usare il servizio sul sito dell’Agenzia delle Entrate, senza accedere al cassetto fiscale ed eseguire la stampa dell’esito con la relativa data, senza che la dichiarazione di intento sia però stampata.
SANZIONI
In relazione al profilo sanzionatorio, è prevista una sanzione variabile dal 100 al 200% dell’Iva (in luogo dell’importo fisso da € 250 a € 2.000) comminata al cedente/prestatore che effettua la cessione/prestazione di servizi, senza aver prima effettuato riscontro telematico a nulla rilevando se l’esportatore abituale vi abbia effettivamente provveduto.
Nel corso degli ultimi anni, l’Agenzia ha verificato, mediante analisi delle banche dati in uso alla Amministrazione finanziaria, la presenza di numerosi contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale e per i quali, in seguito a successivi controlli sostanziali, è stata appurata l’assenza dei requisiti soggettivi e/o la generazione di falsi plafond IVA.
A tale situazione ha posto rimedio la Legge di Bilancio 2021.
COSA CAMBIA A SEGUITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
La Legge di bilancio 2021 all’art. 1, commi 1079-1083 dispone che l’Amministrazione finanziaria effettui:
- specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, co. 1, lett. a), DL n. 746/83;
- conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di dichiarazioni d’intento illegittime.
Nel caso in cui dai controlli risultino irregolarità, si verificano le seguenti conseguenze:
- all’esportatore abituale: è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- al fornitore: il SDI inibisce l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.
ALTRE NOVITA’
Altre ulteriori novità riguardanti le dichiarazioni d’intento, non previste dalla legge di bilancio 2021 ma recentemente entrate in vigore, sono le seguenti:
- l’obbligo dal 1° gennaio 2021 di emettere nei confronti degli esportatori abituali le fatture elettroniche, con lo specifico codice natura “N3.5” invece del più generico “N3”;
- l’eliminazione del quadro VI dalla bozza della Dichiarazione Iva 2021, anno d’imposta 2020, ai sensi dell’art. 12- septies del D.L. 34/2019 il quale modificando l’art. 1 comma 1 lett. c) del D.L. 746/83, aveva eliminato l’obbligo per il cedente o prestatore di riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.