Con l’articolo 32 del DL 73 del 25.05.2021, convertito in legge n.106 del 23.07.2021, il legislatore ha introdotto un nuovo credito d’imposta, precisando che la comunicazione dovrà essere inviata in modalità telematica a decorrere dal prossimo 04.10.2021 e fino al prossimo 04.11.2021.

Il beneficio prevede un credito del 30% calcolato sulle spese sostenute per i mesi da giugno ad agosto 2021, nel limite di 60.000 euro per beneficiario.

Le spese ammesse al beneficio devono riguardare:

  • la sanificazione degli ambienti di lavoro,
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale,
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti,
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale,
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • le spese per la somministrazione di tamponi.

Ai fini dell’imputazione delle spese, in occasione di precedenti chiarimenti l’Agenzia ha specificato che:

  • per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento che dovrà essere ricompresa nel periodo sopra evidenziato,
  • per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza.

Il credito spettante potrà essere utilizzato nella dichiarazione redditi 2022 oppure in compensazione tramite modello F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.