BONUS AFFITTO
Il “bonus affitto” , nato con il Decreto Rilancio e poi prorogato a più riprese, nel testo del Decreto Sostegni bis, è tornato in una versione rinnovata per i canoni maturati e versati da gennaio 2021 a maggio 2021.
L’agevolazione è riconosciuta ai soggetti:
- esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro conseguiti nel 2019,
- alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio anche con ricavi superiori a 15 milioni di euro conseguiti nel 2019 (in tal caso l’agevolazione è ridotta) – enti non commerciali, del terzo settore ed enti religiosi.
La fruizione di tale agevolazione è subordinata alla diminuzione pari almento al 30 per cento del fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Per le imprese che hanno iniziato l’attività a patire dal 1° gennaio 2019 l’agevolazione spetta indipendentemente dal calo del fatturato.
Il beneficio, sotto forma di credito di imposta, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spese, in compensazione tramite F24 o in alternativa puo’ essere ceduto a terzi a mezzo di apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Il credito matura solo successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artiginale, agricola, di interesse turistico e all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo e del 30% dell’importo del canone per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Tali percentuali per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio anche con ricavi superiori a 15 milioni di euro conseguiti nel 2019, passando rispettivamente dal 60% al 40% e dal 30% al 20%.
IMU
Con il DL 73/2021 convertito in legge n. 106/2021 viene prevista l’esenzione dal versamento IMU 2021 a favore delle persone fisiche che hanno ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità.
Sono interessati, in particolare, coloro che hanno ottenuto tale convalida entro il 28/02/2020, con esecuzione sospesa fino al 30.06.2021, oppure coloro che hanno ottenuto la convalida successivamente a tale data, con esecuzione sospesa fino al 30.09.2021 e fino al 31.12.2021.
IMPORTANTE
Si ricorda che l’imposta IMU pagata nel 2021 (e così per gli anni a seguire) deve ricomprendere tutte le variazioni intervenute in tale anno.
Pertanto tutti gli atti relativi agli immobili/terreni devono essere comunicati al ns. studio tempestivamente al fine di effettuare i calcoli dell’imposta dovuta in modo corretto.
Ad esempio dovranno esserci comunicati:
- acquisto/vendita immobile e/o terreno,
- variazione della destinazione dell’immobile da locato a disposizione e viceversa,
- variazione della relativa categoria e/o rendita catastale dell’immobile posseduto (ad esempioa seguito di lavori effettuati e/o per modifiche effettuate d’ufficio dal catasto),
- variazione dello stato del terreno da area agricola ad area edificabile e viceversa.
PROROGA RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Il termine per gli adempimenti finalizzati alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni non detenuti in regime d’impresa posseduti al 01.01.2021 originariamente previsto dalla legge di bilancio 2021 è stato prorogato dal 30.06.2021 al 15.11.2021.
Entro il 15.11.2021 quindi i contribuenti interessati dovranno procedere con la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima da parte di un soggetto abilitato e con il versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva sul valore periziato.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.