Sono state introdotte con il decreto “Sostegni-bis” alcune novità da seguire per gli operatori per la rettifica Iva in caso di mancato pagamento del corrispettivo.
Le novità introdotte operano dalle procedure avviate dopo il 26 maggio 2021.
In particolare il riformato articolo 26 del Dpr 633/1972 prevede che il creditore, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, potrà emettere la nota di variazione di credito Iva a partire non più dalla chiusura della procedura concorsuale, bensì dall’apertura della stessa ovvero dall’inizio delle altre forme di gestione della crisi di impresa.
Per le procedure concorsuali, allo scopo di fissare tempi certi per il recupero, la nuova norma stabilisce che la rettifica possa avvenire dalla data:
- della sentenza dichiarativa di fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Le regole non cambiano quando il mancato pagamento del corrispettivo è collegato ad una procedura esecutiva individuale. In questa ipotesi, per poter procedere con una variazione in diminuzione dell’Iva, il creditore dovrà attendere l’infruttuosità della procedura stessa, prima di procedere con l’emissione della nota di variazione.
ATTENZIONE
Si rileva che l’anticipazione del diritto all’emissione della nota di credito comporta anche l’anticipazione del termine ultimo entro il quale puo’ essere effettuato il relativo recupero. Siccome l’art.19 del DPR 633/1972 prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto stesso è sorto, il recupero dell’IVA può ora effettuarsi con la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la procedura concorsuale viene avviata.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.