ENTRO IL 15 GIUGNO 2022 RIDETERMINAZIONE DEL VALORE FISCALE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 01/01/2022

L’articolo 29 del D.L. 17/2022 “Decreto Energia” pubblicato in G.U. n. 50 del 01/03/2022, ha prorogato la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate nonchè terreni ed aree edificabili da parte di:

  • persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
  • società semplici;
  • società ed enti a esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
  • enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

La disciplina consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo. In vista dell’approssimarsi della scadenza del prossimo 15 giugno, di seguito di riepilogano le regole operative per realizzare la “rivalutazione”.

Aliquote dell’ imposta sostitutiva
E’ stabilita un’unica aliquota dell’14%, applicabile sia alle partecipazioni sia ai terreni ed aree edificabili, da applicare all’intero valore del bene.
La rivalutazione può essere eseguita solo se i beni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2022.

Condizioni per la validità della rivalutazione
La rivalutazione dei beni deve avvenire mediante la redazione di una perizia asseverata ed il versamento dell’ imposta sostitutiva (o della sua prima rata) entro il 15/06/2022.

LE NOVITÀ DELL’AGEVOLAZIONE “NUOVA SABATINI

La Nuova Sabatini è l’agevolazione regolata dal Ministero dello sviluppo economico che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

La recente circolare direttoriale n. 696/2022 del Mise ha commentato le novità introdotte dall’articolo 1, comma 48, L. 234/2021 che ha previsto il ripristino dell’erogazione del contributo in più quote annuali per le domande presentate dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di erogare il contributo in conto interessi in unica soluzione (nei limiti delle risorse disponibili) in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.
Tipologia degli investimenti agevolati in beni strumentali nuovi
Per quanto riguarda i settori produttivi che sono ammessi all’agevolazione va ricordato che in linea di massima sono ammessi tutti i settori, compresi quindi quello agricolo e della pesca, con uniche eccezioni il settore finanziario e assicurativo.
A beneficiarne possono essere soltanto quelle che vengono definite PMI, ovvero micro, piccole e medie imprese.
La circolare n. 14036/2017, nella nuova versione aggiornata con le modifiche apportate dalla circolare n. 696/2022, delimita l’ambito applicativo precisando che sono ammissibili i beni strumentali nuovi contabilizzabili nell’attivo patrimoniale alle voci:

B.II.2 – impianti e macchinari;
B.II.3 – attrezzature industriali e commerciali; e
B.II.4 – altri beni
nonché software e tecnologie digitali.
Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

A titolo esemplificativo, sono escluse dalla possibilità di fruire dell’agevolazione Nuova Sabatini le seguenti spese:

  1. i beni non ad uso produttivo;
  2. i beni di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
  3. i beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
  4. i beni non correlati all’attività dell’impresa, così come risultante dall’oggetto sociale;
  5. i beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità;
  6. i terreni;
  7. i fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, finiture e altre opere murarie di qualsiasi genere;
  8. le scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
  9. i servizi e le consulenze di qualsiasi genere;
  10. qualsiasi spesa relativa a commesse interne all’azienda;
  11. i materiali di consumo;
  12. le spese di funzionamento;
  13. le spese per imposte e tasse di qualsiasi genere;
  14. le spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing;
  15. le spese legali di qualsiasi genere;
  16. le spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
  17. le spese per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere.

FINO A 200 EURO BUONI CARBURANTE DETASSATI PER I DIPENDENTI

Il Decreto Ucraina (D.L. 21/2022), ha previsto il cosiddetto “bonus carburante”, ossia la possibilità di detassare in capo al dipendente i buoni carburante ricevuti dal datore di lavoro, con un limite annuale di euro 200.
In capo all’impresa il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni da consegnare ai dipendenti rientra tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’articolo 95, Tuir.

L’articolo 2, D.L. 21/2022 stabilisce infatti che “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, D.P.R. 917/1986”.

Benefit detassato per i buoni carburante
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51, Tuir stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si aggiunge a tale limite generale di non imponibilità dei fringe benefit: pertanto, il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorre al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente (si tratta quindi di 2 soglie da valutare separatamente).
Per l’applicazione di tale previsione si ricorda che:

  • si tratta di una disposizione transitoria applicabile solo per il 2022;
  • la norma si riferisce alle “aziende private” escludendo quindi il settore pubblico.

Lo Studio rimane a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.