Anche per il terzo trimestre 2022, così come per il secondo trimestre 2022, le imprese potranno beneficiare di un contributo straordinario, erogato sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti in base alle condizioni esposte di seguito.
L’articolo 6 D.L. 115/2022, in vigore dal 10 agosto 2022, ripropone le misure straordinarie già introdotte per il secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore/gasivore e non.
1) Imprese “energivore”
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (c.d. energivore), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
Il credito è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
2) Imprese “gasivore”
Alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore – cfr. All.1 D.M. n. 541 21.12.2021) è invece riconosciuto un credito d’imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
3) Imprese “non energivore”
Tutte le altre imprese diverse dalle “energivore”, se dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, possono beneficiare di un credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
In sintesi, per poter usufruire del credito di imposta le condizioni sono le seguenti:
- l’impresa sia «dotata di contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Nel calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica si deve tenere conto dei costi sostenuti per:
- l’energia elettrica (incluse le perdite di rete);
- il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
- la commercializzazione ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
Si tratta, sostanzialmente della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.
4) Imprese “non gasivore”
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 D.L. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
In sintesi per poter usufruire del credito di imposta le condizioni sono le seguenti:
- l’ utilizzo del gas sia per usi non termoelettrici;
- il prezzo di acquisto della componente gas (costo della materia) calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Nel calcolo del costo medio si deve tenere conto dei costi sostenuti per la componente “gas” ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura quali spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (c.d. – servizi di rete).
Tutti i crediti d’imposta sopra richiamati sono utilizzabili esclusivamente in compensazione F24 entro la data del 31 dicembre 2022 oppure, in alternativa, cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tali crediti di imposta sono non imponibili ai fini IRES ed IRAP.
Al fine di un’ esatta individuazione dei conteggi di seguito i riferimenti normativi ovvero le Circolari dell’ Agenzia Entrate che definiscono e chiariscono eventuali dubbi interpretativi; Vi invitiamo a fare esclusivo riferimento a tali documenti per effettuare i calcoli.
Qualora il fornitore di energia elettrica e/o di gas fosse il medesimo nel 2019 e nel 2022, è prevista la possibilità per gli utenti richiedere al proprio fornitore il conteggio del credito di imposta, in alternativa, il conteggio potreste comunque chiederlo al Vostro attuale gestore energetico che saprà sicuramente supportarvi nel calcolo necessario.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Agenzia delle Entrate – Circolare 13/2022;
- Agenzia delle Entrate – Circolare 20/2022;
- Agenzia delle Entrate – Circolare 25/2022;
- Agenzia delle Entrate – Risoluzione 18/2022.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.