Con l’entrata in vigore del D.L. 144/2022 – Decreto Aiuti-ter – le imprese potranno beneficiare di un credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.

Inoltre lo stesso Decreto ha maggiorato le misure a sostegno delle imprese in base alle condizioni esposte di seguito.

1) ENERGIA ELETTRICA

Nel caso in cui i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media delterzo trimestre 2022ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto alle imprese un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. 

Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è calcolato sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 ed è pari al:

  • 30% per le imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
  • 40% per le imprese a forte consumo di energia elettrica dette “energivore” (di cui al decreto del Mise 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017).

Sono state apportate le seguenti modifiche per le imprese non energivore rispetto alla precedente misura di sostegno riferita al 2° e 3° trimestre 2022:

  • credito d’imposta energia elettrica portato al 30% (precedente era 15%);
  • credito energia elettrica spetta anche alle imprese con contatori di potenza disponibile pari osuperiore a 4,5kw (limite precedente era 16,5 kw);
  • trimestre da prendere a riferimento per la verifica dell’incremento del 30% del costodell’energia/gas è il 3° trim. 2022 rispetto al 3° trim. 2019;

2) GAS

Il contributo speciale è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI- GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 ed è pari al 40% sia per le imprese a forte consumo di gas naturale (dette “gasivore”) che per le altre imprese.

Sono state apportate le seguenti modifiche per le imprese non gasivore rispetto alla precedente misura di sostegno riferita al 2° e 3° trimestre 2022:

  • credito d’imposta gas naturale portato al 40% (precedente era 25%);
  • trimestre da prendere a riferimento per la verifica dell’incremento del 30% del costo del gas è il 3° trim. 2022 rispetto al 3° trim. 2019;

Tutti i crediti d’imposta sopra richiamati sono utilizzabili esclusivamente in compensazione F24 entro la data del 31 marzo 2023 oppure, in alternativa, cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tali crediti di imposta sono non imponibili ai fini IRES ed IRAP.

Di seguito il riepilogo complessivo delle misure fin qui adottate e dei codici tributo da indicare per l’utilizzo in compensazione con il Mod. F 24 dei crediti d’imposta qualora spettanti:

  • 15% spesa energia elettrica del 2° trimestre 2022 – codice tributo 6963;
  • 25% spesa gas naturale (per usi non termoelettrici) del 2° trimestre 2022 – codice tributo6964;
  • 15% spesa energia elettrica del 3° trimestre 2022 – codice tributo 6970;
  • 25% spesa gas naturale (per usi non termoelettrici) nel 3° trimestre 2022 – codice tributo6971;
  • 30% spesa energia elettrica dei mesi di ottobre e novembre 2022 – codice tributo 6985;
  • 40% spesa gas naturale (per usi non termoelettrici) dei mesi di ottobre e novembre 2022 –codice tributo 6986.

PROROGA PER L’UTILIZZO DEL CREDITO

Entro la stessa data del 31 marzo 2023 è disposta la proroga del limite di utilizzo (inizialmente prevista per il 31 dicembre 2022) del credito di imposta relativo ai consumi del terzo trimestre 2022 anche da parte degli eventuali cessionari (articolo 6 D.L. 115/2022).

È da sottolineare infine l’introduzione di un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (terzo trimestre e ottobre e novembre 2022) da inviare all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

CALCOLI

Qualora il fornitore di energia elettrica e/o di gas fosse il medesimo nel 2019 e nel 2022, è prevista la possibilità per gli utenti richiedere al proprio fornitore il conteggio del credito di imposta, in alternativa, il conteggio potreste comunque chiederlo al Vostro attuale gestore energetico.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.