Il 15 luglio scorso è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, approvato con il D.Lgs. 14/2019 e più volte modificato, come già comunicatoVi nei suoi punti principali con la nostra circolare dello scorso febbraio 2020.

E’ disposto che, i quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l’insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane

In sostanza, il sopracitato articolo, afferma che, l’affrontare tardivamente la crisi della propria impresa, quando ormai la continuità aziendale è compromessa, perché i debiti superano i crediti, rappresenta un danno per l’intero sistema economico e per gli stessi creditori, che vedono in tal modo azzerarsi il residuo valore dell’impresa e quindi la capacità di riuscire ad incassare quanto effettivamente dovuto.

Quanto sopra riportato, si deve leggere unitamente al nuovo testo dell’articolo 3, comma 4 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), rivisto con il D.Lgs. 83/2022 e relativo all’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

La versione originaria dell’articolo 3 del CCII si limitava ad enunciare due importanti principi:

  • il primo relativo all’imprenditore individuale, secondo cui lo stesso deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
  • il secondo relativo all’imprenditore collettivo (società di capitali e società di persone), secondo cui lo stesso deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Con la nuova redazione dell’articolo 3 del CCII, sono stati indicate dal legislatore le caratteristiche che le misure (nel caso dell’imprenditore individuale) e gli assetti organizzativi (nel caso dell’imprenditore collettivo) devono avere, per essere efficaci nel riuscire a prevedere tempestivamente l’emersione della crisi di impresa.

In particolare, è ora richiesto che le misure e gli assetti siano tali da consentire di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  2. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 dello stesso articolo 3 CCII;
  3. ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2, CCII.

La nuova stesura dell’articolo 3, entrato in vigore il 15 luglio scorso, prevede anche un’elencazione di una serie di indici di “allarme” ai fini della rilevazione della crisi.

Trattasi, in particolare di:

  1. debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari esposizioni nei confronti del sistema creditizio e di intermediari scadute da oltre 60 giorni per un importo almeno pari al 5% delle esposizioni
  4. interessi di mora che attivano obblighi di segnalazione dei cosiddetti creditori pubblici qualificati (ad esempio INPS, INAIL)

Si ricorda che l’articolo 375 CCII, già entrato in vigore da tempo, é intervenuto sull’articolo 2086 cod. civ., inserendo un secondo comma che afferma che:

l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Alla luce di quanto precede si fanno quindi sempre più stringenti e precisi gli obblighi posti a carico dell’amministrazione delle imprese, che sempre di più dovrà dotarsi di a strumenti di gestione e previsione periodica, che, a seconda delle dimensioni e della complessità aziendale, possono essere, ad esempio:

  • situazioni contabili periodiche,
  • istituzione di un organigramma,
  • istituzione di un mansionario,
  • budget economici previsionali anche pluriennali,
  • budget di tesoreria ovvero di cassa con evidenza di “entrate ed uscite” previsionali,
  • report sullo stato complessivo dei crediti e sull’attività di recupero per quelli più datati,
  • reportsullostatodeidebiti,conevidenzadiquellicheinparticolarepossonofarscattaregli obblighi di segnalazione o che possono rappresentare segnali di allarme.

La mancanza degli strumenti sopra elencati, è stata recentemente considerata in alcuni Tribunali, quali sintomi di gravi carenze, sia esse organizzative, che amministrative che contabili dell’impresa che hanno effettivamente portato al dissesto aziendale.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.