Il decreto MISE 18.10.2022 ha stabilito che, a decorrere dalle ore 12:00 del 10.11.2022 e fino alle ore 17:00 del 30.11.2022, i soggetti assegnatari del buono fiere, previsto dall’art. 25-bis del DL 50/2022, potranno presentare le relative istanze di rimborso. Non saranno prese in considerazione le istanze di rimborso presentate fuori dai termini, nonché quelle presentate in modo incompleto ovvero con modalità difformi rispetto a quelle previste. Le istanze possono essere presentate al Ministero, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito www.mise.gov.it da parte dei rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a 16,00 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.
PREMESSA
Il decreto MISE 18.10.2022 ha stabilito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di rimborso per l’erogazione del bonus fiere di cui all’art. 25-bis del DL 50/2022, ovvero il contributo, del valore massimo di 10.000,00 euro, erogabile in favore delle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.
PRESENTAZIONE TELEMATICA
I soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere (elencati nel decreto MISE 7.10.2022) possono presentare al Ministero, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito www.mise.gov.it, l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sullo stesso sito istituzionale del Ministero.
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una PEC attiva, la cui registrazione nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.
CONTENUTO DELL’ISTANZA
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 25-bis co. 4 del DL 50/2022, il soggetto richiedente dichiara:
- l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l’autorizzazione a partecipare;
- i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti, tenuto conto che sono ammissibili le spese sostenute prima del 16.7.2022 (se si riferiscono a fiere che si tengono dal 16.7.2022 e fino al 31.12.2022) e che la data di emissione dell’ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell’istanza di rimborso;
- i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;
- i termini, iniziale e finale, dell’esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
- l’importo del buono fiere richiesto a rimborso;
- l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
Il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare:
- la copia del buono fiere rilasciato dal Ministero e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;
- la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto in relazione alle manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022 (in tal caso, la dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata entro il 31.1.2023), nonché, ove previsto;
- la copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del titolare effettivo di cui al DLgs. 231/2007, i cui estremi sono stati riportati nell’istanza.
FINESTRA TEMPORALE
Le istanze di rimborso potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10.11.2022 e fino alle ore 17:00 del 30.11.2022. Non saranno prese in considerazione le istanze di rimborso presentate fuori dai termini, nonché quelle presentate in modo incompleto ovvero con modalità difformi rispetto a quelle previste.
Si ricorda che il buono fiere ha validità fino al 30.11.2022 e che la mancata presentazione della richiesta di rimborso del buono fiere entro tale termine determina la decadenza dal beneficio.
L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a 16,00 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.
LIMITI “DE MINIMIS”
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del pertinente regolamento “de minimis”.
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni, tenuto conto di altri eventuali aiuti ottenuti a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di:
- 100.000,00 euro, nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- 25.000,00 euro, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo;
- 30.000,00 euro, nel caso di soggetti attivi nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
I limiti riportati devono essere riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’art. 2 co. 2 del regolamento “de minimis”.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.