Con legge n. 197 del 29.12.2022 (pubblicata in GU n. 303 del 29.12.2022), meglio nota come “Legge di Bilancio 2023” sono state introdotte nel nostro ordinamento numerose novità di carattere fiscale, ovvero in materia di incentivi, agevolazioni, regimi agevolati e semplificati ed altro ancora.
Di seguito illustriamo brevemente le principali novità fiscali introdotte con la legge di Bilancio 2023, restando a Vs. disposizione per approfondire gli aspetti dei singoli interventi di Vs. interesse.
Le novità in materia di regimi semplificati e agevolazioni fiscali
MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO
A decorrere dal 01.01.2023 viene ncrementato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per l’accesso e per la permanenza nel regime di favore.
La verifica del limite, dal 2023, è effettuata tenendo conto del nuovo valore e computando i ricavi ed i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.
Viene prevista l’esclusione automatica ed immediata dal regime forfetario nel caso in cui in corso d’anno i ricavi ed i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro.
In tal caso, ai fini delle dirette l’esclusione rileva per il periodo in cui ricavi e compensi superano il limite, mentre ai fini IVA è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite.
SUPERBONUS – MODIFCHE
Vengono previste alcune eccezioni alle disposizioni temporali previste per la rimodulazione del 110% (progressivamente ridotto al 65% nell’anno 2025).
La riduzione dal 110% al 90% prevista per l’anno 2023 non si applica con riferimento alle seguenti tipologie di intervento:
- interventi diversi da quelli effettuati dai condomini: se alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la CILAS;
- interventi effettuati dai condomini: non si applica la riduzione se la delibera di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente all 19.11.2022 a condizione che per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulti effettuata la CILA. La riduzione non trova applicazione, inoltre, nel caso in cui la delibera che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 19 ed il 24.11.2022 a condizione che la CILA risulti effettuata alla data del 25.11.2022;
- interventi di demolizione e ricostruzione: alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
FLAT TAX SU INCREMENTI
Viene prevista la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 15% sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato dei redditi del triennio precedente.
ACQUISTO ABITAZIONE UNDER 36
Viene prevista la proroga di alcune misure a favore dell’acquisto dell’abitazione da parte di soggetti under 36 tra cui l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparini”) fino al prossimo 31.12.2023.
RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO
Viene riaperto fino al 31.12.2023 il termine di operatività della disciplina che consente la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso.
La possibilità di rinegoziare il mutuo spettaai mutuatari con attestazione ISEE non superiore a 35.000 euro, che non abbiano avuto ritrdi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.
La misura trova applicazione con riferimento ai contratti di mutuo ipotecario con tasso e rata variabile stipulati prima del 01.01.2023 e di importo originario non superiore a 200.000 euro, finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.
Per effetto della misura il mutuatario ha dirrito ad ottenere l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.
ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI AGEVOLATA
Viene riproposta la procedura agevolata di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali, nonché di trasformazione in società semplifce di società commerciali, di persone o di capitali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.
Il beneficio consiste nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni aassegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione (10,5% per le imprese che risultano di comodo per almeno 2 anni), ovvero del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Il beneficio trova applicazione con riferimento alle operazioni poste in essere entro il 30.09.2023.
RIDERTEMINAZIONE COSTO TERRENI E PARTECIPAZIONI
Viene riproposta la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, estendendo l’ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, così come la rideterminaziuone del valore di terreni e partecipazioni.
Il regime agevolato trova quindi applicazione anche con riferimento alle partecipazioni ed ai terreni posseduti alla data del 01.01.2023 al di fuori dal regime di impresa da persone fisiche, ss, ENC, soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia a condizione che i ben vengano ceduti a titolo oneroso.
Per il 2023 viene prevsta l’applicazione dell’imposta sostitutiva unica del 16%, con versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo (15.11.2023 / 15.11.2024 / 15.11.2025).
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
Gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, che hanno potuto fruire di un beneficio del 75%, vengono prorogati fino al 31.12.2025.
AUMENTO LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
A decorrere dal 01.01.2023 le imprese possono essere ammesse al regime di contabilità semplificata nel caso in cui i ricavi percepiti in un anno intero non siano superiori a 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto la prestazione di servizi (in precedenza 400.000), ovvero 800.000 euro per le imprese che hanno ad oggetto altre attività (in precedenza 700.000 euro).
AFFRANCAMENTO POLIZZE DI ASSICURAZIONE
Viene prevista la possibilità di affrancare i redditi derivanti dalle polizze di assicurazione vita del ramo I e V. Nel dettaglio, i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matenatica alla data del 31.12.2022 e i premi versati possono essere affrancati attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva del 14%.
IMPOSTA SOSTITUTIVA PENSIONI SVIZZERA AVS, LPP E DEL PRINCIPATO DI MONACO
Viene prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle somme corrisposte in Italia da parte da assicurazioni e gestioni svizzere AVS e LPP a decorrere dal 30.09.2015 (data di entrata in vigore della voluntary disclosure), mentre a decorrere dal 01.01.2023 la medesima imposta sostitutiva trova applicazione per le somme percepite da soggetti residenti ovunque corrisposte da parte degli enti di previdenza e assistenza del Principato di Monaco.
DETRAZIONE IVA ACQUISTO CASE AD ALTA EFFICIENZA
Viene reintrodotto il beneficio sull’acquisto di abitazione di classe energetica A o B cedute da OICR o dalle imprese costruttrici, pari al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto e fruita sotto forma di detrazione.
Il beneficio trova applicazione con riferimento agli acquisti effettuati entro il 31.12.2023.
Le novità in materia di imposte dirette e crediti
CREDITO ACQUISTO ENERGIA E GAS
Viene riconosciuto, anche per il primo trimestre del 2023, un credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nella misura pari al 45% per le imprese energivore, al 35% per le imprese non energivore e del 45% per le imprese gasivore e non.
PREMI DI RISULTATO
Viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, limitatamente ai premi ed alle somme erogate nell’anno 2023.
BONUS PSICOLOGO
Viene reso strutturale il bonus psicologo con previsione di un importo massimo di 1.500 euro per persona, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni a decorrere dall’anno 2024.
CREDITO PER INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI 4.0
Viene prorogato dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine per effettuare gli investimenti in beni con prenotazione entro il 31.12.2022, con riconoscimento del credito nella misura del 40% (fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per la quota che eccede fino a 10 milioni e del 10% per l’importo fino a 20 milioni).
NUOVA SABATINI
Viene rifinanziata la misura che prevede il riconocimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore di PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature.
Le novità in materia IVA, criptovalute e diritto fiscale internazionale
CONTRASTO DELLE PARTITE IVA FITTIZIE
Viene attribuito all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche
analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a comparire di persona, per esibire le scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 14 e 19 del DPR 600/73.
Il contribuente è tenuto a dare prova dell’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di mancata comparazione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA. Inoltre, a tale contribuente è contestualmente irrogata una sanzione pari a 3.000 euro, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. “cumulo giuridico”.
La partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, in qualità di imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA. Tuttavia, al fine della riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di 3 anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro.
CESSIONE TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI
Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano le vendite di determinati beni mobili esistenti nel territorio dello stato nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA.
I soggetti passivi facilitatori saranno tenuti a trasmettere i dati relativi ai propri fornitori e alle operazioni effettuate.
REGIME FISCALE DELLE CRIPTOVALUTE
Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla L. 197/2022 attraverso apposite integrazioni del TUIR e degli artt. 5, 6, 7 e 10 del DLgs. 461/97.
A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologie analoga”.
Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:
- che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta;
- che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.
Secondo il nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR:
- le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
- i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.
Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.
Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.
MONITORAGGIO FISCALE
Il monitoraggio fiscale ad opera degli intermediari finanziari si estende ora anche ai prestatori di servizi di portafoglio digitale sotto il profilo soggettivo, mentre sotto il profilo oggettivo viene esteso, appunto, alle cripto valute.
Con riferimento al quadro RW viene ora prevista l’indicazione di tali attività tra quelle oggetto di comunicazione.
Viene inoltre introdotta una procedura di regolarizzazione per l’omessa indicazione nel quadro RW e nella dichiarazione dei redditi delle cripto attività detenute fino al 31.12.2021.
La regolarizzazione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno nel caso in cui siano stati realizzati redditi nel periodo di riferimento, oltre ad una maggiorazione dello 0,5% a titolo di sanzioni ed interessi sul monitoraggio fiscale.
Se non sono stati conseguiti redditi, il contribuente potrà versare una sanzione ridotta dello 0,5% per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
IMPOSTA DI BOLLO E IVAFE
A decorrere dal 01.01.2023 le cripto attività sono soggette all’imposta di bollo e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO ATTIVITÀ
Viene data la possiiblità, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto attività, di assumere il valore al 01.01.2023 in luogo di quello d’acquisto a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad imposta sostitutiva del 14%.
DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST
Viene reintrodotto il limite alla deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati non cooperativi ai fini fiscali.
Viene disposto che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione con controparti residenti ovvero localizzate in paesi o territori non cooperativi sono ammesse alla deduzione nei limiti del valore normale.
La lista, da ultimo aggiornata il 4.10.2022, ricomprende American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.