Con legge n. 197 del 29.12.2022 (pubblicata in GU n. 303 del 29.12.2022), meglio nota come “Legge di Bilancio 2023” sono state introdotte nel nostro ordinamento numerose novità di carattere fiscale, ovvero in materia di incentivi, agevolazioni, regimi agevolati e semplificati ed altro ancora.
Di seguito illustriamo la seconda parte (qui la prima) delle principali novità fiscali introdotte con la legge di Bilancio 2023, restando a Vs. disposizione per approfondire gli aspetti dei singoli interventi di Vs. interesse.
Le novità in materia di regimi semplificati e agevolazioni fiscali
STRALCIO DELLE CARTELLE
Con l’art. 1 co. 222 della L. 197/2022 è stato previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l’annullamento l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023.
Considerato che la norma si riferisce specificamente agli “Agenti della Riscossione”, si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.
L’importo del debito residuo all’1.1.2023 fino a 1.000 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Sono esclusi dall’annullamento automatico:
- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali ex art. 2 par. 1 lett. a) delle decisionicomunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffadoganale comune);
- l’IVA riscossa all’importazione.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
In costanza dei requisiti indicati dall’art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE
Viene prevista la possibilità per il contirbuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale tramite ravvedimento operoso speciale, ovvero una specifica procedura che consente di ridurre le sanzioni a 1/18 del minimo edittale con possibilità di versamento rateale (la prima rata dovrà essere versata entro il prossimo 31.03.2023).
Possono essere oggetto di ravvedimento tutte le violazioni riguardanti dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e a periodi d’imposta precedenti.
DEFINIZIONE AVVISI BONARI
Rientrano nella definizione gli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12 degli anni 2019, 2020 e 2021 a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia scaduto alla data del 01.01.2023, nonché quelli che verranno notificati al contribuente in data successiva al 01.01.2023.
Il contribuente che intende accedere alla definizione deve accettare tutti i rilievi e pagare nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata, in caso di dilazione, oppure l’intero importo richiesto per le imposte e i contribuenti previdenziali (oltre a interessi e altre somme), con versamento delle sanzioni in misura ridotta del 3%.
Ai fini del perfezionamento della definizione di tali avvisi è necessario che il versamento – da effettuare tramite F24 – sia tempestivo, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Con riferimento alla rateazione, l’importo può essere dilazionato fino a 20 rate trimestrali.
La definizione riguarda anche avvisi bonari ricevuti al 01.01.2023 per qualunque periodo d’imposta siano stati emessi, a condizione che il contribuente stia ancora pagando le somme avendo fruito della dilazione.
DEFINIZIONE AGEVOLATA ACCERTAMENTI CON ADESIONE
Viene prevista la possibilità di definire in via agevolata gli accertamenti con adesione con riduzione degli importi delle sanzioni ad 1/18 del minimo edittale, anziché ad 1/3.
La definizione può riguardare tutte le tipologie di reddito e qualsiasi fattispecie accertativa e la sua estensione si estende anche alle imposte indirette diverse dall’IVA.
L’adesione agevolata può trovare applicazione nelle seguenti ipotesi:
- avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali diconstatazione consegnati entro il 31.3.2023;
- avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;
- avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;
- avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023.
DEFINIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO
Ai sensi dell’art. 1 co. 180 della L. 197/2022, “Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate“.
SANATORIA ERRORI FORMALI
Viene prevista la possibilità di sanare gli errori formali commessi sino al 31.10.2022 con il versamento di una somma pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi entro il 31.03.2023 ed il 31.03.2024 in caso di rateazione delle somme.
Sono sanabili le irregolarità e le infrazioni la cui inosservanza non rileva sulla determinazione della base imponiible ai fini delle imposte sui redditi, sul valore aggiunto e sull’IRAP, nonché sul pagamento di tali imposte ed è espressamente esclusa la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per l’emersione di attività patrimoniali e finanziarie richieste nel quadro RW.
SANATORIA AVVISI DI RECUPERO
Per effetto dell’art. 1 co. 181 della L. 197/2022, “Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso“.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI
Con l’art. 1 co. 219 – 221 della L. 197/2022 è stata introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei menzionati istituti deflativi o, se si tratta di conciliazione giudiziale, anche della totalità delle somme o della prima rata.
Affinché il contribuente possa regolarizzare gli omessi/carenti versamenti beneficiando della regolarizzazione è richiesto che all’1.1.2023 sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto, a tale data, la cartella di pagamento o l’intimazione.
Regolarizzando il contribuente ottiene lo stralcio delle somme, ormai facenti parte del piano di dilazione, per sanzioni e interessi. Inoltre, evita gli effetti della decadenza dalla dilazione, primo fra tutti la sanzione del 45%.
La definizione si perfeziona a seguito dell’integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.
L’importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di venti rate, senza possibilità di compensazione ex art. 17 del DLgs.241/97, scadenti al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
In caso di pagamento rateale la prima rata deve essere versata entro il 31.3.2023 e sulle successive maturano gli interessi legali.
DEFINIZIONE DELLE LITI
Per poter definire la lite è necessario che, entro l’1.1.2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia fiscale (si fa riferimento alla data di avvenuta consegna della PEC, e non al momento della costituzione in giudizio) e che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre quindi che non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l’impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo).
Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado, anche in Cassazione o in rinvio.
La lite, a differenza di quanto può dirsi ad esempio per l’art. 6 del DL 119/2018, non deve riguardare “atti impositivi” pertanto possono essere definite le liti su atti aventi funzione liquidatoria (il caso classico è la cartella di pagamento che riscuote somme sulla base di un previo accertamento o della dichiarazione).
DILAZIONE AVVISI BONARI
Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti ai sensi degli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso. In questo caso, le sanzioni del 30% sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 oppure a 2/3.
Gli importi possono essere dilazionati ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97, in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.
In base all’art. 1 co. 159 della L. 197/2022, viene espunto dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97 il riferimento alle 8 rate, dunque la dilazione, a prescindere dall’importo, potrà sempre avvenire in 20 rate trimestrali.
Le novità in materia di contanti, tributi locali ed altro
INNALZAMENTO SOGLIA CONTANTE
A decorrere dal 01.01.2023 il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi viene innalzato a 4.999,99.
Con riferimento alle soglie correlate alle sanzioni irrogabili in caso di superamento della soglia (ora di 5.000 euro), si segnala che il legislatore non ha provveduto, ad oggi, a modificare le previgenti disposizioni, pertanto – nonostante l’innalzamento della soglia – deve considerarsi ancora applicabile il minimo edittale di 1.000 euro previsto a decorrere dal 01.01.2022.
PAGAMENTO TRAMITE CARTE
Viene confermato l’obbligo di accettare pagamenti tramite carte di pagamento a prescindere dall’importo della transazione per tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.
Viene previsto un meccanismo per rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche, soprattutto con riferimento alle transazioni di importo inferiore a 30 euro.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.