UTILIZZO DEI TAX CREDIT ENERGIA I° E II° TRIMESTRE 2023
L’art.7 del D.L. 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. “Proroghe Fisco”), fissa al 16 novembre 2023 il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I° e II° trimestre 2023 (scadenza pertanto anticipata rispetto a quella originariamente prevista del 31 dicembre 2023).
PROROGA AL 30 NOVEMBRE PER LE ASSEGNAZIONI AGEVOLATE DEI BENI AI SOCI
Lo stesso D.L. 29 settembre 2023 n. 132 ha differito al 30 novembre 2023 la scadenza per la redazione degli atti di assegnazione o cessione dei beni ai soci o la trasformazione delle società beneficiando delle agevolazioni previste all’art.1 commi 100 e seguenti della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
LA SVIZZERA ESCE DALLA BLACK LIST
A partire dal prossimo 1° gennaio 2024, a seguito del D.M.20 luglio 2023, la Svizzera sarà esclusa dall’elenco contenuto del D.M. 4 maggio 1999.
Gli effetti per i contribuenti sono:
- onere dell’amministrazione finanziaria di provare il trasferimento fittizio in Svizzera;
- sanzioni ordinarie non più raddoppiate su monitoraggio fiscale;
- inapplicabilità di alcune presunzioni fiscali.
IN VIGORE NUOVO ACCORDO FRONTALIERI SVIZZERI
E’ stata ufficializzata l’applicabilità, dal periodo di imposta 2024, del nuovo accordo tra Italia e Svizzera, relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, nonché del Protocollo che modifica la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.
Il nuovo accordo sarà applicato per coloro che sono entrati nel mercato del lavoro transfrontaliero dopo il 17 luglio 2023.
Troveranno quindi applicazione dal 1° gennaio 2024 le seguenti modifiche:
- innalzamento da 7.500 a 10.000 euro del limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente prestato in zona frontaliera dai lavoratori italiani è assoggettato a tassazione;
- deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri e l’esenzione IRPEF degli assegni familiari;
- nuove modalità di calcolo della NASPI per i lavoratori frontalieri italiani;
- riduzione del 20% dell’imposta dovuta sui redditi derivanti dal lavoro prestato in Italia dai frontalieri svizzeri.
NUOVO PRINCIPIO CONTABILE OIC 34 – IN VIGORE PER ESERCIZI AVENTI INIZIO DAL 1° GENNAIO 2024
Il Consiglio di Gestione dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha definitivamente approvato il principio contabile n. 34 sui ricavi, che entrerà in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024.
Ambito applicativo – l’ambito di applicazione dell’OIC 34 riguarda tutte le operazioni che comportano la rilevazione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel Conto economico (voce A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni o voce A5 – Altri ricavi).
Restano esclusi soltanto le cessioni di azienda, i fitti attivi, i ristorni e i lavori in corso su ordinazione.
Sono inoltre escluse dall’ambito di applicazione del principio contabile anche le transazioni che non hanno finalità di compravendita, ovvero quelle operazioni effettuate per procurarsi la disponibilità di un bene di analoghe caratteristiche senza l’obiettivo di conseguire un ricavo.
Novità – La principale novità in arrivo riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”. Un unico contratto di vendita può infatti includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata.
Esempio – Può essere questo il caso, ad esempio, della vendita di un macchinario associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni. In quell’eventualità il ricavato della vendita del bene – secondo il nuovo principio contabile – deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte.
È stata comunque prevista una procedura semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese.
Un’ulteriore novità significativa è relativa alla disciplina della contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi, L’OIC 34 definisce a quali condizioni tali ricavi debbano essere rilevati in Conto economico in base allo stato di avanzamento. In particolare, coerentemente con quanto previsto dall’OIC 23 per i lavori in corso su ordinazione, l’OIC 34 prevede che tali ricavi siano rilevati in base allo stato di avanzamento, quando il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.
Si tratta in sostanza della forma traslata del diritto di reso, ipotesi già prevista per la cessione di immobilizzazioni materiali.
SANATORIA IRREGOLARITA’ FORMALI
Si ricorda che la sanatoria per le irregolarità formali (ns. precedente circolare del 24 febbraio 2023) scadrà il prossimo 31 ottobre (precedente scadenza fissata al 31 marzo 2023).
Si ricorda che per il perfezionamento della sanatoria è necessario, sia effettuare il pagamento di 200 euro, per ciascun anno d’imposta che si intende sanare, sia procedere alla rimozione dell’irregolarità (quest’ultima da effettuarsi entro il 31 marzo 2024). Nei casi riconosciuti dai vari documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, come meri errori formali, sarà sufficiente versare l’importo di Euro 200,00 senza rimozione degli stessi.
LETTERE DI COMPLIANCE
In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta inoltrando ad alcuni contribuenti delle lettere di compliance che riguardano:
- contribuenti in regime “forfettario”: le lettere di compliance sono relative alla possibile mancata/errata compilazione di alcuni righi del quadro RS della propria dichiarazione dei redditi. Non si tratta, nella quasi totalità dei casi, di errata compilazione. Infatti il software Sogei-Agenzia Entrate prevede la compilazione del quadro RS, rigo RS382, che va barrato in assenza di alcuni dati statistici. Tale quadro, anche se barrato, non viene però stampato nella dichiarazione così come previsto dal software citato. Ora l’Agenzia delle Entrate vorrebbe la “conferma”, da parte del contribuente, di non avere dati da dichiarare, ai soli fini statistici, pur avendo barrato la relativa casella, ovvero la compilazione di una dichiarazione integrativa in caso di dati “dimenticati”. Sono in corso interlocuzioni tra il MEF e l’Ordine dei Commercialisti per risolvere la questione.
- discrasie tra incassi e corrispettivi telematici: le lettere in questo secondo caso sono riferite alla discrepanza rilevata dall’Agenzia delle Entrate tra i corrispettivi telematici inviati e l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili comunicati dai gestori dei POS. In tal caso la segnalazione è dovuta dal fatto che l’ammontare delle transazioni certificate mensilmente dai POS è superiore all’ammontare delle transazioni certificate dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.
Coloro che dovessero ricevere tale lettera di compliance sono pregati di inviarne copia al nostro Studio prima possibile.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.