Desideriamo fornire di seguito alcune indicazioni di massima relativamente al concordato preventivo biennale, una proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati, come meglio argomenteremo di seguito, e che determinerà in anticipo il reddito rilevante ai fini IRES, IRPEF e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025, salvo circostanze eccezionali.
Per i contribuenti in regime forfetario la proposta avrà ad oggetto il solo periodo di imposta 2024, in via sperimentale.
Il concordato preventivo biennale è sostanzialmente un accordo che interessa lavoratori autonomi e imprenditori e che consentirà di stabilire in anticipo le imposte da pagare per un periodo di 2 anni (biennio concordatario 2024-2025).
Il sistema ruota attorno alla proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati e che, questi ultimi potranno decidere di accettare o meno.
In sostanza, per i contribuenti che aderiranno al concordato preventivo biennale, l’imposizione fiscale rimarrà invariata, rispetto alla proposta ricevuta, fino al 2025. Eventuali variazioni nei redditi, superiori o inferiori a quelli oggetto del concordato, saranno considerate irrilevanti.
Il concordato preventivo biennale comporterà:
- l’impegno del contribuente ad accettare e rispettare la proposta biennale dell’Agenzia delle Entrate per la definizione della base imponibile per le imposte sui redditi e l’IRAP;
- l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali variazioni nei redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, pur mantenendo gli obblighi contabili e dichiarativi;
- l’applicazione delle norme ordinarie in materia di IVA, comprese quelle relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;
- per i soggetti che vi aderiranno sono previsti alcuni benefici in termini di esonero dell’apposizione del visto di conformità, esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
SOGGETTI AMMESSI
L’accesso al concordato preventivo biennale è previsto per i soggetti che applicano gli ISA (ossia i soggetti con ricavi e compensi pari o inferiore a 5.164.569,00 euro) e i contribuenti in regime forfetario di cui alla Legge 190/2014.
E’ escluso dal concordato preventivo biennale il contribuente che:
- pur essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- è stato condannato per reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- con riferimento al periodo d’imposta 2023 presenta debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
PROCEDURA
La procedura di adesione al concordato preventivo, per quanto fino ad oggi conosciuto, richiede al contribuente di:
- utilizzare l’apposito programma messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’acquisizione dei dati personali necessari per la proposta di concordato. Per il 2024 il programma verrà messo a disposizione entro il 15 giugno;
- a seguito dell’elaborazione della proposta di concordato da parte dell’Agenzia delle entrate per i periodi di imposta 2024-2025 valutare se accettarla o meno;
- in presenza della volontà di accettare il concordato il contribuente è chiamato a attestare nel modello REDDITI la sussistenza dei requisiti di accesso e le risultanze dell’importo concordato tramite la compilazione:
- per i soggetti forfetari dell’apposita sezione IV del quadro LM;
- per i soggetti Isa del nuovo Modello CPB da presentarsi unitamente agli ISA stessi.
- l’adesione al concordato non produce alcun effetto ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) né degli obblighi contabili e dichiarativi che continuano, pertanto, ad applicarsi nel modo ordinario al regime fiscale applicato;
- dichiarare e assoggettare a imposizione nelle proprie dichiarazioni dei redditi per l’annualità d’imposta oggetto di concordato i valori proposti dall’Agenzia delle entrate in ciò considerando che:
- per i soggetti che non fruiscono del regime forfetario l’importo concordato proposto e accettato in relazione al reddito d’impresa, lavoro autonomo e/o ai fini dell’Imposta regionale sull’attività produttiva, deve essere aumentato/diminuito del valore di specifiche componenti reddituali non rientranti nel concordato (semplicisticamente sintetizzabili in sopravvenienze o plusvalenze attive o passive o redditi di partecipazione). A seguito di tale operazione il reddito da assoggettare a imposizione non può, comunque, risultare inferiore a euro 2.000;
- per i soggetti che fruiscono del regime forfetario resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori, nonché l’obbligo di dichiarazione di un reddito, comunque, non inferiore a euro 2.000.
- decorso il periodo oggetto di concordato valutare, ove permangano le condizioni di accesso, se aderire ad un nuovo concordato formulato secondo le modalità precedentemente esposte.
CESSAZIONE O DECADENZA DAL CONCORDATO
L’istituto del concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui, alternativamente:
- il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo che:
- per i soggetti ISA, la nuova attività rientri nell’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità;
- per i forfetari trovi applicazione il medesimo indice di redditività.
- il contribuente cessa l’attività.
Il contribuente decade dall’istituto del concordato che cessa di avere effetto per entrambi i periodi di imposta se:
- a seguito di accertamento nei periodi oggetto del concordato od in quello precedente risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- nei periodi oggetto del concordato od in quello precedente risultano commesse violazioni considerate di non lieve entità, specificamente individuate dall’articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (ad esempio dichiarazione infedele violazioni penalmente rilevanti, mancata certificazione dei corrispettivi…);
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi i dati e le informazioni dichiarate portano a una diversa determinazione dei redditi e del valore della produzione netta rispetto a quelli in funzione dei quali è intervenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- vengono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- viene meno il rispetto dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione precedentemente richiamate;
- risulta omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatico in merito al versamento dell’imposta derivante dall’applicazione del concordato biennale.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.