L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in ordine alla compilazione della fattura elettronica in alcune particolari circostanze.
RETTIFICA DEL FILE XML MEDIANTE UTILIZZO DELLO STESSO CODICE TD
La versione aggiornata della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” (versione 1.9 del 5.3.2024), contiene una serie di importanti precisazioni in ordine alla modalità di variazione di alcune tipologie di file XML generati e trasmessi via SdI.
In particolare, è stato specificato che al fine di modificare documenti contraddistinti dai codici TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da Deposito IVA), TD23 (estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all’art. 6 co. 9-bis1 del DLgs. 471/97), è possibile trasmettere un nuovo file con il medesimo codice “Tipo Documento”, indicando gli importi con segno negativo o positivo a seconda che si debba operare una rettifica in diminuzione o in aumento. La stessa procedura era già prevista per i codici TD16, TD17, TD18 e TD19.
Il documento trasmesso secondo tali modalità ha in ogni caso il valore di una nota di variazione (in diminuzione o in aumento).
RETTIFICA DI INTEGRAZIONI O AUTOFATTURE
Un ulteriore chiarimento contenuto nella Guida aggiornata concerne l’utilizzo del campo “Dati Fatture Collegate” nel caso di rettifica di file TD16, TD17, TD18 o TD19.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che all’interno del suddetto campo vanno fornite indicazioni in ordine al documento oggetto di rettifica. Ad esempio, in caso di inversione contabile interna, se è stata effettuata l’integrazione elettronica del documento ed è necessario rettificare il file TD16 attraverso emissione di un altro file del medesimo tipo con segno negativo, nel campo “Dati Fatture Collegate” andranno indicati:
- numero, data e identificativo IdSdI della nota di credito emessa dal cedente/prestatore, se la rettifica si è resa necessaria a seguito di variazione operata da quest’ultimo;
- numero, data e IdSdI del precedente file TD16, se la rettifica è dovuta ad un errore nell’integrazione commesso dal cessionario/committente.
EMISSIONE DI UN DOCUMENTO NON RILEVANTE AI FINI IVA DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4.3.2024 n. 58, ha chiarito che in presenza di operazioni rilevanti nel territorio dello Stato effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un acquirente stabilito, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA ricadono su quest’ultimo; ciò, tuttavia, non esclude che il primo possa emettere un documento non rilevante ai fini dell’imposta.
Il caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria riguardava l’importazione di beni in Italia da parte di un operatore sammarinese mediante il proprio rappresentante fiscale, cui faceva seguito la cessione nel territorio dello Stato a un soggetto nazionale. Quest’ultima operazione non “ha obbligo di essere documentata tramite fattura elettronica”. Ciò nondimeno, il rappresentante fiscale può emettere un documento “fattura” in formato elettronico via SdI, riportando, oltre al codice N2.2, l’indicazione che l’imposta afferente all’operazione deve essere assolta dal cessionario ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72.
FATTURAZIONE ELETTRONICA SERVIZIO DI CONSULTAZIONE – ESTENSIONE
Con il provv. 8.3.2024 n. 105669, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
Il “libero accesso” è possibile, quindi, sia per i consumatori finali, come previsto dal DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “Anticipi”), sia per i soggetti passivi.
LIBERA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Non è più necessaria, quindi, la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo). Nel provvedimento in esame, l’Amministrazione finanziaria precisa che:
- i file delle fatture elettroniche restano disponibili nell’area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;
- i “dati fattura” (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione) sono messi a disposizione fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
FATTURAZIONE VERSO SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO O FORFETARIO
Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 viene eliminata la lett. d) del punto 3.4 contenuta nel precedente provv. 24.11.2022 n. 433608, in base alla quale veniva definita la modalità di predisposizione della fattura elettronica emessa nei confronti dei soggetti in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011), in “regime forfetario” (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o dei produttori agricoli di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
Pertanto anche i soggetti in regime di vantaggio o forfettario – per i quali, dall’1.1.2024, non sussistono più le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore fino al 31.12.2023 – sono invitati a comunicare al cedente o prestatore il proprio codice identificativo Sdi o la propria PEC.
Le disposizioni del provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 si applicano dal 20.3.2024.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.