Il 1° settembre u.s. si è conclusa la fase sperimentale che ha interessato:

  • le locazioni brevi (ossia tutti i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, di durata non superiori a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori del regime di impresa);
  • le locazioni delle abitazioni ad uso turistico (legge 431/1998);
  • le attività turistico alberghiere.

Le nuove regole, in estrema sintesi, riguardano:

  • obbligo dell’acquisizione del CIN (codice identificativo nazionale) attraverso il portale BDSR (accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it;
  • obbligo di indicate il codice CIN in ogni annuncio di locazione anche online e di esposizione dello stesso all’esterno dello stabile in cui è collocato l’alloggio;
  • obbligo di presentazione della SCIA preso il comune di ubicazione per gli affitti brevi svolti in forma imprenditoriale. A tal proposito si ricorda che se nell’anno si destinano 5 o più appartamenti con la finalità di “affitto breve”, l’attività da chiunque è esercitata si considera sempre svolta in forma imprenditoriale e quindi con obbligo di apertura della partita iva;
  • obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e di estintori portatili a norma di legge;
  • obbligo per il gestore di comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione riepilogativa dell’imposta di soggiorno prodotta nell’anno precedente. L’imposta di soggiorno, se dovuta, varia da comune a comune e per tale motivo di deve fare riferimento ai regolamenti comunali per approfondire gli aspetti in dettaglio, così come le modalità di pagamento.

Si ricorda che il regime fiscale delle locazioni brevi con cedolare secca prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 21% sui canoni di locazione del primo alloggio. Per i successivi, fino ad un massimo di 3, l’aliquota da applicare è pari al 26%.

Dal prossimo mese di novembre, per chi non si adeguerà alla nuova normativa, potranno scattare le sanzioni previste e precisamente:

  • multa tra euro 800 a 8.000 euro per chi propone in locazione breve o turistica senza CIN;
  • multa tra euro 500 a 5.000 euro per chi non espone il CIN o per la mancata indicazione del CIN nell’annuncio pubblicitario della locazione stessa;
  • multa tra euro 600 a 6.000 euro per chi non introduce dispositivi per rilevazione del gas e estintori.

Pertanto tutti coloro che affittano i propri immobili con tali modalità (affitto breve, locazione con finalità turistiche) sono pregati di contattare l’agenzia o le piattaforme digitali (es. Booking – Airbnb) che gestiscono tali affitti al fine di ottemperare a tutti i nuovi obblighi in materia.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.