ASPETTI OPERATIVI RELATIVI ALL’INVIO DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (ex Esterometro)

Per effetto dell’articolo 5, comma 14-ter, del Dl 146/2021, dal 1° luglio 2022 diventano operative le nuove regole per la trasmissione telematica, attraverso SdI, dei dati relativi a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla loro rilevanza ai fini IVA.

Pertanto dalla data del 1° luglio 2022 non si potrà più utilizzare lo strumento dell’esterometro ma in sua sostituzione i dati delle operazioni transfrontaliere andranno comunicati utilizzando lo SdI, con il formato della fattura elettronica.

Ultimi invii dell’esterometro

Nel 2022 l’invio trimestrale dell’esterometro andrà ancora effettuato secondo le attuali modalità:

  • entro il 31 gennaio per il quarto trimestre 2021;
  • entro il 2 maggio per il primo trimestre 2022:
  • e, per l’ultima volta, entro il 22 agosto per il secondo trimestre 2022.

Nuovo invio delle fatture estere tramite SdI

Dal 1° luglio 2022, per l’emissione dell’e-fattura (fattura elettronica):

  • i dati relativi alle operazioni verso soggetti non stabiliti (fattura di vendita) saranno trasmessi con codice destinatario “XXXXXXX” (sette X)
  • i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti (fattura di acquisto) dovranno essere trasmessi mediante emissione di e-fattura contraddistinte dai codici “TipoDocumento” individuati per integrazioni o autofatture quali “TD17”, “TD18” e “TD19” a seconda del tipo di operazione posta in essere (si vedano le nostre precedenti circolari inviate il 6 ottobre 2021 e il 22 dicembre 2021)

LETTERE DI INTENTO

Dal 1° gennaio 2022 i fornitori di esportatori abituali (ovvero di coloro che intendono avvalersi del regime di non imponibilità IVA, ex articolo 8, comma 1 lettera c) del Dpr 633/1972 mediante trasmissione all’Agenzia delle Entrate di una dichiarazione d’intento) potrebbero essere destinatari di una PEC da parte dell’Agenzia delle Entrate con conseguenze rilevanti.


Le Entrate, in seguito a specifici controlli antifrode previsti dal provvedimento 293390/2021 e volti a verificare l’effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale, potrebbero infatti invalidare le lettere d’intento già presentare e inibire il rilascio di nuove.


I fornitori che dovessero ricevere queste comunicazioni non possono da quel momento in poi emettere le fatture in regime di non imponibilità ex articolo 8 comma 1 lettera c), e devono verificare anche la situazione passata.


Come ribadito in ns. precedenti circolari prima di emettere le fatture ex articolo 8 comma 1 lettera c) occorre sempre verificare la validità della lettera d’intento ricevuta (non solo al momento della ricezione della lettera d’intento). La verifica può essere fatta preferibilmenete dal proprio cassetto fiscale (si puo’ visualizzare e stampare la lettera d’intento e la stampa riporta data e ora del controllo effettuato) o alternativamente dall’apposito sito dell’Agenzia delle Entrate (non sempre però esce data e ora del riscontro effettuato).


Qualora, in seguito ai controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione d’intento sia stata invalidata, ma la relativa fattura elettronica sia stata comunque trasmessa allo SdI con il titolo di non imponibilità IVA, la stessa sarà scartata dal sistema.


Per gestire operativamente lo “scarto” di tali fatture, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, è richiesto un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file Xml della fattura elettronica emessa.
In particolare il file Xml dovrà contenere:

  • nel campo 2.2.1.14 “Natura” il codice N3.5 Non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento
  • nel blocco “Altri Dati Gestionali” per ogni dichiarazione d’intento:
    • nel campo 2.2.1.16.1 la dicitura “Intento”
    • nel campo 2.2.1.16.2 il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure dal segno”/”
    • nel campo 2.2.1.16.4 la data della ricevuta telematica

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito a tali novità, qui evidenziate in breve, lo Studio rimane a Vostra disposizione.